Agenzia delle Entrate: contrasto evasione fiscale
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno ci sembra utile porre l’attenzione sulla circolare 20.6.2022, n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate, che contiene le linee guida sulla prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale.
In essa viene sancito che l’Agenzia, nel selezionare i soggetti da sottoporre a controllo, terrà conto dei numerosi fenomeni di frode che hanno determinato l’appropriazione indebita di somme destinate a far fronte alla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché alla percezione dei contributi a fondo perduto da parte di soggetti che non ne avrebbero avuto i requisiti.
A tal fine, sono state incrementate le c.d. lettere di compliance, inviate a mezzo PEC o via lettera raccomandata per i contribuenti sprovvisti di PEC, selezionando in particolare le persone fisiche per le quali, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, risultino anomalie riguardanti una o più categorie reddituali, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e per porre rimedio a errori o omissioni mediante ravvedimento operoso. L’Agenzia, in ogni caso, continuerà a promuovere i propri controlli anche attraverso gli ordinari metodi di accertamento.
Metodi di accertamento per obblighi dichiarativi
Tre sono i metodi ordinari dell’accertamento:
- Analitico-contabile, tramite i quale l’Ufficio rettifica la dichiarazione del contribuente sulla base della/e documentazione/scritture contabili, agendo appunto in modo analitico;
- Extracontabile o induttivo “puro”, che, ai fini della sua legittimità, richiede la sussistenza di tassative condizioni previste dal secondo comma dell’art. 39, P.R. n. 600/1973 o dall’art. 55, D.P.R. n. 633/1972, tra le quali rientra, ad esempio, l’inattendibilità della contabilità, oppure in particolare l’ostruzionismo del contribuente in fase di controllo, e, in questo caso, l’Ufficio si avvale di una o più presunzioni per rettificare globalmente il reddito del contribuente, prescindendo completamente dall’analisi della sua contabilità. Le presunzioni utilizzabili nell’ambito dell’accertamento induttivo puro possono essere anche non qualificate. Queste presunzioni “semplicissime” possono trarre origine dalla conoscenza di un fatto sintomatico certo dal quale sia possibile far scaturire gli elementi che ragionevolmente conducono alla determinazione induttiva del reddito d’impresa;
- Analitico-presuntivo o “misto” che consiste nella contestazione di ipotesi di evasione fiscale tramite il ricorso a presunzioni qualificate, ovvero gravi, precise e concordanti ed è la tipologia di accertamento più frequentemente utilizzata dagli Uffici (gravità: grado di convincimento che le presunzioni siano idonee a produrre; è sufficiente che l’esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; precisione: necessità che i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati nella loro realtà storica; concordanza: necessità che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto).
Preme infine ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la normativa post Covid, ha complicato la vicenda dei termini di decadenza degli accertamenti con la sospensione dei termini di 85 giorni prevista dal Decreto Cura Italia: a partire da marzo 2020, il termine di decadenza per gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 era stato posticipato al 26 marzo 2021, mentre, per le annualità dal 2016 in poi, opera conseguentemente lo stesso differimento dei termini di decadenza: la proroga al 26 marzo (o al 25, per gli anni bisestili) si applica per tutte le annualità nelle quali l’attività di controllo era in corso o poteva essere effettuata nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020, dunque anche per i termini di accertamento per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018 (dal 2019 i termini torneranno a scadere al 31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Di conseguenza il termine di decadenza dell’anno di imposta 2016 scadrà il 26 marzo 2023 – per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione – anziché il 31 dicembre 2022.