Bonus carburante: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il D.L. n. 21/2022, convertito con modifiche in l. n. 51/2022, ha previsto come misura per contrastare gli impatti negativi dell’aumento dei prezzi del carburante, la possibilità per il datore di lavoro di riconoscere, per il solo anno 2022, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina per un valore massimo di € 200 per ciascun lavoratore, esclusi dalla base imponibile ai sensi del TUIR.
Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia.
Sono destinatari della misura tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato, senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio fiscale.
Il bonus carburante è da considerarsi aggiuntivo rispetto al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato nel limite, previsto dal TUIR, di € 258,23.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possano raggiungere un valore di € 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di € 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
I buoni trattandosi di una misura eccezionale per il solo anno 2022 possono essere riconosciuti ai lavoratori fino al 12 gennaio 2023 e fruiti anche in un momento successivo.
L’Agenzia conferma come il buono benzina possa essere riconosciuto anche come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015 e non nell’ambito di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore”.
Pertanto, è possibile sostituire il premio di risultato con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa prevista, fermo restando che alla luce della temporaneità della disciplina per il solo anno 2022, i buoni in sostituzione del premio di risultato devono essere erogati nell’anno in corso.
Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.
L’Agenzia apre anche all’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici per non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.