Bonus 200€: facciamo il punto
La legge di conversione del D. L. 20/2022, unitamente alla circolare INPS n. 73/2022, disciplinano l’erogazione dell’ormai noto “bonus 200 euro”
I beneficiari dell’indennità una tantum sono innanzitutto i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato o determinato, (ex artt. 31 e 32 D.L. n. 50/2022) che:
- Risultino in forza nel mese di luglio 2022;
- Dal 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022, per almeno un mese, abbiano beneficiato dell’esonero contributivo di 0.8 punti percentuali dell’aliquota IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a €. 2.692,00) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022;
- Dichiarino, mediante apposita autodichiarazione, di non essere titolari di trattamenti di pensione e di non avere nel proprio nucleo familiare nessun percettore di reddito di cittadinanza.
L’indennità verrà erogata con la retribuzione di competenza del mese di luglio (anche se percepita in agosto) oppure con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022) in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL.
Tra i beneficiari dell’indennità rientrano poi ulteriori soggetti ai quali l’INPS riconosce in via diretta la misura. In tal senso:
- L’erogazione avverrà in via automatica per titolari di pensione, di indennità di disoccupazione, NASpI, Dis-Coll e disoccupazione agricola, percettori di reddito di cittadinanza;
- In altri casi l’erogazione avverrà invece previa domanda dell’interessato per: lavoratori domestici, co.co.co, lavoratori autonomi privi di partita iva, incaricati delle vendite a domicilio, lavoratori stagionali, a termine del settore turismo.
La recente normativa chiarisce poi la “posizione” dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e di quelli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: se risultano in forza al mese di luglio 2022, il riconoscimento del bonus avverrà in via automatica da parte del datore di lavoro e senza alcuna necessità di verifica degli ulteriori requisiti (ad esempio il numero delle giornate lavorate nel 2021, reddito 2021 inferiore a 35.000 €, etc).
Diversamente, il pagamento diretto INPS (e conseguente verifica requisiti da parte dell’Istituto) opererà solo in via residuale, a domanda, per coloro che non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, in quanto non in forza ad un datore di lavoro.