Fattura elettronica: cosa cambia dal 1° luglio 2022
Le modifiche del decreto PNRR 2 si sono riflesse in modo automatico sull’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Per effetto, poi, delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, i soggetti in precedenza esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica dovranno effettuare l’invio dei dati utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica.
Con la decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE, l’Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano, estendendolo anche ai soggetti che beneficiano dell’esenzione per le piccole imprese.
La ratio della decisione dell’estensione della fattura elettronica anche ai soggetti che beneficiano della franchigia risiede nel probabile aumento delle possibilità di combattere la frode e l’evasione dell’IVA, consentendo all’Agenzia delle Entrate di controllare più facilmente i requisiti richiesti per avvalersi della predetta esenzione.
Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica
In considerazione della decisione comunitaria, nell’ambito del decreto PNRR 2 è stato abrogato l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti:
- Rientranti nel regime di vantaggio;
- Rientranti nel regime forfettario;
- Che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65.000 euro.
Per i predetti soggetti, dunque, la fattura in formato elettronico diventa obbligatoria:
- Dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente siano superiori a 25.000 euro;
- Dal 1° gennaio 2024, invece, la fattura elettronica diventerà un obbligo anche per coloro che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni comunque non si applicheranno nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, a patto che la fattura elettronica venga prodotta entro il mese successivo.
Riflessi sull’esterometro
Le modifiche sopracitate si riflettono conseguentemente sull’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Pertanto, dal 1° luglio 2022 i soggetti prima esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica dovranno pertanto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, attraverso il Sistema di Interscambio.