Over 50 e obbligo vaccinale
E’ scattato l’obbligo vaccinale, al momento valido fino al 15 giugno 2022, per tutti i cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto il 50esimo anno di età.
Di seguito forniamo una sintesi dei punti principali oggetto del Decreto:
Indice
Estensione dell’obbligo vaccinale
Dalla data di entrata in vigore del “Decreto Covid” e fino al 15 giugno, è stato disposto l’obbligo vaccinale contro l’infezione da Covid-19 a tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea che risiedono nel territorio italiano, nonché ai cittadini stranieri iscritti e non iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di base dell’assistito o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. E’ bene ricordare che una precedente infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista secondo quanto indicato dal Ministero della salute.
L’obbligo vaccinale si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del Decreto (8 gennaio), fermo il termine del 15 giugno 2022.
Estensione dell’impiego del Super Green Pass sul luogo di lavoro
A decorrere dal 15 febbraio, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore pubblico o privato e a cui si applica l’obbligo vaccinale esposto sopra, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale dovrà possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra delineate per i lavoratori over 50 sottoposti all’obbligo di vaccinazione. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già adottate per il controllo dei Green Pass “standard” di cui al decreto di ottobre (quindi tramite l’App VerificaC19).
Il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 rafforzate da parte dei soggetti over 50 sottoposti all’obbligo di vaccinazione è verificata dai rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori over 50, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 rafforzata, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
E’ pertanto vietato l’accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale.
La violazione delle disposizioni sopracitate comporterà il pagamento di una sanzione di un importo da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Sanzioni pecuniarie per chi non rispetta l’obbligo vaccinale
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale relativa i soggetti over 50, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 in uno dei seguenti casi:
- Soggetti che alla data del 1° febbraio non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (quindi che non hanno ricevuto la prima dose);
- Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (la seconda dose) nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio non abbiano effettuato la dose di richiamo (dose booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dopo la seconda dose.