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Smart working 2021: come attivarlo

Lo smart working, o lavoro agile, è una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che viene effettuata in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La prestazione lavorativa è resa senza vincoli precisi di orario, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Come abbiamo già spiegato nella nostra Guida Pratica allo Smart Working, che puoi consultare e scaricare gratuitamente QUI, sono diversi gli adempimenti obbligatori in capo al datore di lavoro. Di seguito gli step necessari per attivare questa particolare modalità di svolgimento del lavoro.

Accordo di smart working

Questa modalità di svolgimento del rapporto di lavoro deve essere normalmente definita in un accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore, il quale può essere:

  • A termine;
  • A tempo indeterminato. In tale ipotesi, ciascuna delle parti può recedere, tornando quindi alle modalità di lavoro “ordinarie”, con un preavviso di 30 giorni, o senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.

La materia può poi essere regolata anche dalla contrattazione collettiva (anche aziendale) che stabilisca i criteri di applicazione dell’istituto in azienda.

In base a quanto previsto dalla legge tale accordo deve essere stipulato per iscritto e stabilire le modalità di lavoro. Più in particolare deve recare indicazioni inerenti:

  • L’esecuzione dell’attività lavorativa all’esterno della sede dell’azienda (luogo di svolgimento dell’attività, modalità di svolgimento, privacy);
  • Le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  • Gli strumenti utilizzati dal lavoratore (attrezzature di lavoro, connessione di rete);
  • I tempi di riposo del lavoratore (orario di lavoro, fasce di disponibilità);
  • Le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (c.d. diritto alla disconnessione).

 

Informativa in materia di salute e sicurezza

Il datore di lavoro è poi tenuto a inviare al lavoratore e al RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi per la salute e per la sicurezza del lavoratore, generali e specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione dell’attività lavorativa.

 

Comunicazione al Ministero del Lavoro

Gli accordi di lavoro agile devono successivamente essere comunicati dal datore al Ministero del Lavoro, attraverso il portale ministeriale “ClicLavoro”.

Non deve essere comunicato, però, tutto il contenuto del contratto, ma devono essere inviate soltanto le informazioni contenute nell’apposito modello di comunicazione, il quale è disponibile per la consultazione sul sito “ClicLavoro”.

 

 

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