FAQ sulla nuova definizione di default
Dal 01/01/2021 banche e intermediari finanziari dovranno utilizzare nuovi parametri più rigorosi per classificare le posizioni debitorie in “default”.
Indice
Le regole in origine
Fino al 31/12/2020, per essere considerati posizioni in default con una banca, era necessario che si verificasse almeno una delle seguenti situazioni:
- La banca riteneva improbabile il recupero del credito, senza l’escussione delle garanzie;
- Il debitore presentava un’insolvenza da oltre 90 giorni su esposizioni che superano determinati soglie (per le Pubbliche Amministrazioni il periodo di osservazione è di 180 giorni).
Qual è la nuova definizione di default?
I principali cambiamenti, introdotti dal Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017, prevedono che le banche definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:
- Per i privati e piccole medie imprese superiore a 100 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario;
- Per le imprese superiore a 500 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario.
Dopo quanto la banca può considerare l’impresa non più in stato di default?
Per uscire dallo stato di default devono trascorrere almeno 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il debitore in tale stato, arco temporale finalizzato a valutare comportamento e situazione finanziaria del medesimo debitore, trascorso il quale potrà essere riclassificato in stato di non default qualora la sua migliorata qualità creditizia sia effettiva e permanente.
Inoltre, secondo la regola generale, il default di una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del debitore nei confronti della stessa banca o intermediario.
Tuttavia, nel caso delle PMI con esposizioni complessive inferiori a 1 milione di euro, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.
Ci sono impatti sulla Centrale dei Rischi?
Per quanto riguarda la segnalazione in Centrale Rischi, non è previsto alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi. Si ricorda che la Centrale Rischi raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro. Tale soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato a sofferenza. Ciò avviene se l’intermediario finanziatore ritiene che il cliente versi in gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva, come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d’Italia.