Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili
I lavoratori “fragili” hanno diritto all’assistenza medica anche se l’azienda non è tenuta alla sorveglianza sanitaria e alla nomina del medico competente.
Lo stabilisce la circolare n. 13/2020 a firma congiunta dei Ministeri del lavoro e della sanità. In questi casi, il datore di lavoro può nominare un medico competente (anche se non vi è tenuto) oppure può inviare i lavoratori all’Inail, all’Asl o ai dipartimenti di medicina legale o di medicina del lavoro delle Università, muniti di dettagliata descrizione delle mansioni svolte, dell’ambiente/postazione di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione adottate con il documento di valutazione dei rischi.
La circolare del Ministero del Lavoro 04.09.2020 n. 13 precisa che in mancanza di espressa previsione ad opera del D.L. 83/2020, è venuto meno l’obbligo del datore di lavoro di attivarsi di propria iniziativa per effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei dipendenti maggiormente a rischio di contagio (per età, immunodepressione, patologie oncologiche o altre malattie), che comportava la nomina temporanea (per il periodo emergenziale) del medico competente o l’utilizzo dei medici del lavoro Inail per quelle aziende non tenute alla nomina del medico competente.
Restano però in vigore altre disposizioni, come ad esempio il coinvolgimento del medico competente per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, nei confronti dei quali è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria riservi particolare attenzione.