Con la circolare 99/2020 l’INPS chiarisce che l’introduzione – ex L. 77/2020 – della modalità oraria di fruizione del congedo Covid-19 non cambia nulla in materia di disposizioni generali e di misura dell’indennizzo del congedo stesso: l’evento continua ad essere indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.
Quali sono le compatibilità e le incompatibilità del congedo in modalità oraria?
È possibile la fruizione alternata da parte di entrambi i genitori, anche nello stesso giorno, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
È invece incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore;
È compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore da parte dell’altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
È possibile, in capo al singolo genitore, fruire nello stesso giorno di congedo Covid-19 ad ore e di congedo parentale ad ore;
È compatibile anche con riposi giornalieri (c.d. “allattamento”) della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore;
È compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D. lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario ex 42, comma 5, D. lgs. n. 151/2001.