L’infortunio da Covid-19
Il mancato rispetto delle misure precauzionali e di sanificazione comportano per i datori di lavoro sanzioni che, a seconda della gravità e delle conseguenze della condotta omissiva, sono di natura penale o amministrativa, tra cui quella particolarmente grave della “chiusura dell’esercizio o dell’attività”.
Ai sensi dell’art. 42 c. 2 del D.L. n. 18/2020, per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, le ipotesi accertate di infezione da Covid-19, contratta in occasione di lavoro, sono indennizzate dall’INAIL come infortunio sul lavoro, con conseguente erogazione delle relative prestazioni anche per tutto il periodo di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.
La prova del nesso causale tra il contagio e l’attività lavorativa è presunta per i lavoratori del settore sanitario e per coloro che lavorano a contatto con il pubblico.
Nel caso di soggetti che non rientrano fra coloro per i quali opera la presunzione, la valutazione è operata caso per caso sulla base di criteri epidemiologici e circostanziali valutati dai medici dell’INAIL con il supporto, se del caso, di indagini ispettive svolte dai funzionari di vigilanza dell’Istituto.
In proposito, l’INAIL chiarisce che anche se non sussiste la prova fisica del contagio, è possibile il riconoscimento dell’origine professionale sulla base di un giudizio di ragionevole probabilità.
Con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l’INAIL ha fornito importanti chiarimenti circa la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio sul posto di lavoro.
In particolare, l’Istituto precisa che il contagio da COVID-19 sul posto di lavoro non comporta l’automatico accertamento degli eventuali profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Invero, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo né per sostenere un’accusa in sede penale né per imputare una responsabilità del datore di lavoro in sede civile, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Di conseguenza, soltanto laddove fosse riscontrata la mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure precauzionali obbligatorie, lo stesso risponderà delle sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente. Sul piano penale, il datore di lavoro può essere accusato del reato di lesioni personali (gravi o gravissime e comunque aggravate per averle commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a norma dell’art. 590 c.p.) o, in caso di decesso del lavoratore, di omicidio per colpa grave (art. 589 c.p.).
Alcune compagnie assicurative hanno ideato apposite soluzioni assicurative a favore delle aziende che intendono tutelarsi dal rischio di ricadute legali a causa della diffusione del Coronavirus.