Proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato
Il D. L. 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio), recante misure urgenti per imprese, e lavoratori a causa dell’emergenza da Coronavirus, affronta la problematica dei rapporti di lavoro a termine che in questo momento affligge molti datori di lavoro.
In particolare, l’art. 93 prevede la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 30.08.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.02.2020.
Il rinnovo o la proroga sono possibili anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 c. 1 del D. Lgs. n. 81/2015, dunque anche in assenza di:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- Sostituzione di altri lavoratori;
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Restano comunque fermi gli altri limiti disposti dal D. Lgs. n. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga limitata alla specificazione delle causali.
La norma sopracitata si presta a interpretazioni più o meno restrittive: al riguardo è intervenuto il Ministero del Lavoro affermando che sono ammesse le proroghe e i rinnovi dei contratti a tempo determinato senza apporre alcuna causale solamente se la durata non eccede il 30.08.2020.
Tale chiarificazione conferma l’eccezionalità della deroga all’art. 21 D. Lgs. n. 81/2015 per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID -19.